Can. 1309 – Alle stesse autorità di cui al can. 1308 compete inoltre la facoltà di trasferire per causa proporzionata gli oneri delle Messe in giorni, chiese o altari diversi da quelli stabiliti nelle fondazioni stesse.
Can. 1309 — Iisdem auctoritatibus, de quibus in can. 1308, potestas insuper competit transferendi, congrua de causa, onera Missarum in dies, ecclesias vel altaria diversa ab illis, quae in fundationibus sunt statuta.
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