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trit_Codex_Canonici_Iuris1862_38

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 1289 – Benché non siano tenuti all’amministrazione a titolo dell’ufficio ecclesiastico, gli amministratori non possono di loro iniziativa dimettere l’incarico assunto; che se dalla loro arbitraria dimissione derivi danno alla Chiesa, sono tenuti al risarcimento.

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