Codex_Canonici_Iuris1862

trit_Codex_Canonici_Iuris1862_38

Can. 1289 – Benché non siano tenuti all’amministrazione a titolo dell’ufficio ecclesiastico, gli amministratori non possono di loro iniziativa dimettere l’incarico assunto; che se dalla loro arbitraria dimissione derivi danno alla Chiesa, sono tenuti al risarcimento.