trit_Codex_Canonici_Iuris1719_37 20 Marzo 2019 di Felice Massaro Can. 1179 – Le esequie dei religiosi o dei membri di una società di vita apostolica, di norma siano celebrate nella loro chiesa od oratorio dal Superiore, se l’istituto o la società sono clericali, diversamente dal cappellano.