Can. 1179 – Le esequie dei religiosi o dei membri di una società di vita apostolica, di norma siano celebrate nella loro chiesa od oratorio dal Superiore, se l’istituto o la società sono clericali, diversamente dal cappellano.
Can. 1179 — Exequiae religiosorum aut sodalium societatis vitae apostolicae generatim celebrantur in propria ecclesia aut oratorio a Superiore, si institutum aut societas sint clericalia, secus a cappellano.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.OkNoPrivacy Policy
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.Rifiuto il consenso