trit_Codex_Canonici_Iuris1719_37
Can. 1179 – Le esequie dei religiosi o dei membri di una società di vita apostolica, di norma siano celebrate nella loro chiesa od oratorio dal Superiore, se l’istituto o la società sono clericali, diversamente dal cappellano.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1719
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