trit_Codex_Canonici_Iuris1476_33
Can. 983 – § 1. Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa.
Can. 983 – § 1. Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019