trit_Codex_Canonici_Iuris1476_33

Can. 983 – § 1. Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa.

trlat_Codex_Canonici_Iuris1476_23

Can. 983 — § 1. Sacramentale sigillum inviolabile est; quare nefas est confessario verbis vel alio quovis et quavis modo de causa aliquatenus prodere paenitentem.