trit_Codex_Canonici_Iuris1403_35
Can. 935 – Non è lecito ad alcuno conservare presso di sé la santissima Eucarestia o portarsela in viaggio, a meno che non vi sia una necessità pastorale urgente e osservate le disposizioni del Vescovo diocesano.
Can. 935 – Non è lecito ad alcuno conservare presso di sé la santissima Eucarestia o portarsela in viaggio, a meno che non vi sia una necessità pastorale urgente e osservate le disposizioni del Vescovo diocesano.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019