Can. 935 – Non è lecito ad alcuno conservare presso di sé la santissima Eucarestia o portarsela in viaggio, a meno che non vi sia una necessità pastorale urgente e osservate le disposizioni del Vescovo diocesano.
Can. 935 — Nemini licet sanctissimam Eucharistiam apud se retinere aut secum in itinere deferre, nisi necessitate pastorali urgente et servatis Episcopi dioecesani praescriptis.
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