trit_Codex_Canonici_Iuris1382_27
Can. 920 – § 1. Ogni fedele, dopo che è stato iniziato alla santissima Eucarestia, è tenuto all’obbligo di ricevere almeno una volta all’anno la sacra comunione.
Can. 920 – § 1. Ogni fedele, dopo che è stato iniziato alla santissima Eucarestia, è tenuto all’obbligo di ricevere almeno una volta all’anno la sacra comunione.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019