Can. 920 – § 1. Ogni fedele, dopo che è stato iniziato alla santissima Eucarestia, è tenuto all’obbligo di ricevere almeno una volta all’anno la sacra comunione.
Can. 920 — § 1. Omnis fidelis, postquam ad sanctissimam Eucharistiam initiatus sit, obligatione tenetur semel saltem in anno, sacram communionem recipiendi.
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