trit_Codex_Canonici_Iuris1282_31
Can. 832 – I membri degli istituti religiosi, per poter pubblicare scritti che trattano questioni di religione o di costumi, necessitano anche della licenza del proprio Superiore maggiore a norma delle costituzioni.
Can. 832 – I membri degli istituti religiosi, per poter pubblicare scritti che trattano questioni di religione o di costumi, necessitano anche della licenza del proprio Superiore maggiore a norma delle costituzioni.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019