trit_Codex_Canonici_Iuris1282_31
Can. 832 – I membri degli istituti religiosi, per poter pubblicare scritti che trattano questioni di religione o di costumi, necessitano anche della licenza del proprio Superiore maggiore a norma delle costituzioni.
Visitatori: 19
Tag: Codex_Canonici_Iuris1282
Potrebbero interessarti anche...