Can. 832 – I membri degli istituti religiosi, per poter pubblicare scritti che trattano questioni di religione o di costumi, necessitano anche della licenza del proprio Superiore maggiore a norma delle costituzioni.
Can. 832 — Institutorum religiosorum sodales ut scripta quaestiones religionis morumve tractantia edere possint, licentia quoque egent sui Superioris maioris ad normam constitutionum.
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