trit_Codex_Canonici_Iuris1279_57

§ 3. Il censore deve dare il suo parere per iscritto; se sarà risultato favorevole, l’Ordinario secondo il suo prudente giudizio conceda la licenza di procedere alla pubblicazione, espresso il proprio nome e altresì il tempo e il luogo della concessione; che se non la conceda, l’Ordinario comunichi le motivazioni del diniego allo scrittore dell’opera.

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