Codex_Canonici_Iuris1279

trit_Codex_Canonici_Iuris1279_57

§ 3. Il censore deve dare il suo parere per iscritto; se sarà risultato favorevole, l’Ordinario secondo il suo prudente giudizio conceda la licenza di procedere alla pubblicazione, espresso il proprio nome e altresì il tempo e il luogo della concessione; che se non la conceda, l’Ordinario comunichi le motivazioni del diniego allo scrittore dell’opera.

trlat_Codex_Canonici_Iuris1279_41

§ 3. Censor sententiam suam scripto dare debet; quae si faverit, Ordinarius pro suo prudenti iudicio licentiam concedat ut editio fiat, expresso suo nomine necnon tempore ac loco concessae licentiae; quod si eam non concedat, rationes denegationis cum operis scriptore Ordinarius communicet.