trit_Codex_Canonici_Iuris1276_26
Can. 829 – L’approvazione o la licenza di pubblicare un’opera ha valore per il testo originale, non però per le sue nuove edizioni o traduzioni.
Can. 829 – L’approvazione o la licenza di pubblicare un’opera ha valore per il testo originale, non però per le sue nuove edizioni o traduzioni.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019