trit_Codex_Canonici_Iuris1276_26
Can. 829 – L’approvazione o la licenza di pubblicare un’opera ha valore per il testo originale, non però per le sue nuove edizioni o traduzioni.
Can. 829 – L’approvazione o la licenza di pubblicare un’opera ha valore per il testo originale, non però per le sue nuove edizioni o traduzioni.
Can. 829 — Approbatio vel licentia alicuius operis edendi pro textu originali valet, non vero pro eiusdem novis editionibus vel translationibus.