trit_Codex_Canonici_Iuris1247_40
Can. 805 – E’ diritto dell’Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1247
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