Codex_Canonici_Iuris1247

trit_Codex_Canonici_Iuris1247_40

Can. 805 – E’ diritto dell’Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli insegnanti di religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi.