trit_Codex_Canonici_Iuris1120_25
Can. 717 – § 1. Le costituzioni definiscano la forma di governo propria dell’istituto, la durata in carica dei Moderatori e il modo della loro designazione.
Can. 717 – § 1. Le costituzioni definiscano la forma di governo propria dell’istituto, la durata in carica dei Moderatori e il modo della loro designazione.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019