Can. 717 – § 1. Le costituzioni definiscano la forma di governo propria dell’istituto, la durata in carica dei Moderatori e il modo della loro designazione.
Can. 717 — § 1. Constitutiones proprium regiminis modum praescribant, tempus quo Moderatores suo officio fungantur et modum quo iidem designantur definiant.
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