trit_Codex_Canonici_Iuris1072_33
Can. 682 – § 1. Se si tratta di conferire un ufficio ecclesiastico in diocesi a un religioso, la nomina viene fatta dal Vescovo diocesano su presentazione, o almeno con il consenso, del Superiore competente.
Can. 682 – § 1. Se si tratta di conferire un ufficio ecclesiastico in diocesi a un religioso, la nomina viene fatta dal Vescovo diocesano su presentazione, o almeno con il consenso, del Superiore competente.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019