Can. 682 – § 1. Se si tratta di conferire un ufficio ecclesiastico in diocesi a un religioso, la nomina viene fatta dal Vescovo diocesano su presentazione, o almeno con il consenso, del Superiore competente.
Can. 682 — § 1. Si de officio ecclesiastico in dioecesi alicui sodali religioso conferendo agatur, ab Episcopo dioecesano religiosus nominatur, praesentante vel saltem assentiente competenti Superiore.
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