trit_Codex_Canonici_Iuris1027_36
§ 5. Il tempo di noviziato, di cui al can. 648, § 1, sia dedicato all’opera di formazione vera e propria; perciò i novizi non siano occupati in studi o incarichi non direttamente finalizzati a tale formazione.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1027
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