§ 5. Il tempo di noviziato, di cui al can. 648, § 1, sia dedicato all’opera di formazione vera e propria; perciò i novizi non siano occupati in studi o incarichi non direttamente finalizzati a tale formazione.
§ 5. Tempus novitiatus, de quo in can. 648, § 1, in opus formationis proprie impendatur, ideoque novitii ne occupentur in studiis et muniis, quae huic formationi non directe inserviunt.
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