trit_Codex_Canonici_Iuris1011_33
Can. 647 – § 1. L’erezione della casa di noviziato, la sua soppressione o il suo trasferimento della sede siano fatti mediante un decreto scritto del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1011
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