trit_Codex_Canonici_Iuris1011_33
Can. 647 – § 1. L’erezione della casa di noviziato, la sua soppressione o il suo trasferimento della sede siano fatti mediante un decreto scritto del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio.
Can. 647 – § 1. L’erezione della casa di noviziato, la sua soppressione o il suo trasferimento della sede siano fatti mediante un decreto scritto del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019