Can. 647 – § 1. L’erezione della casa di noviziato, la sua soppressione o il suo trasferimento della sede siano fatti mediante un decreto scritto del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio.
Can. 647 — § 1. Domus novitiatus erectio, translatio et suppressio fiant per decretum scripto datum supremi Moderatoris instituti de consensu sui consilii.
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