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26. Se però alcuno intessè nel proprio abito la porpora altrui, benché sia più preziosa la porpora, tuttavia diviene accessoria al vestimento, e il padrone della porpora ha l’ actio e la condictio furti contro colui che gliela tolse, sia colui che fece il vestimento, sia un altro. Perocché quantunque le cose che hanno cessato di essere sotto un modo...