26. Se però alcuno intessè nel proprio abito la porpora altrui, benché sia più preziosa la porpora, tuttavia diviene accessoria al vestimento, e il padrone della porpora ha l’ actio e la condictio furti contro colui che gliela tolse, sia colui che fece il vestimento, sia un altro. Perocché quantunque le cose che hanno cessato di essere sotto un modo determinato non si possano rivendicare, pure si può ripetere contro i ladri e qualunque altro possessore.

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