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TIT. X. DELLE NOZZE – Contraggono giuste nozze tra loro quei cittadini romani che si uniscono nei modi voluti dalla legge, i maschi quando son puberi e le femmine quando son atte alla generazione, siano (essi maschi) padri di famiglia o figli di famiglia; ma se sono figli di famiglia devono avere il consenso di quei parenti sotto la cui...