trit_Instit_I_14_151

TIT. X. DELLE NOZZE – Contraggono giuste nozze tra loro quei cittadini romani che si uniscono nei modi voluti dalla legge, i maschi quando son puberi e le femmine quando son atte alla generazione, siano (essi maschi) padri di famiglia o figli di famiglia; ma se sono figli di famiglia devono avere il consenso di quei parenti sotto la cui potestà si trovano. Infatti, che questo debba farsi, cioè che debba precedere la volontà dei parenti, ce ne persuade sia la ragione civile che la ragione naturale. Onde si domandò se possa maritarsi la figlia del malato mentale oppure possa ammogliarsi il figlio del malato mentale. Ed essendo varie le opinioni riguardo al figlio, ne seguì una nostra decisione, ad esempio della figlia del furioso, con la quale si è permessa anche al figlio del malato mentale di unirsi in matrimonio senza l’intervento del padre, nel modo indicato dalla nostra costituzione.

Potrebbero interessarti anche...