16. Suole il Pretore delegare ad altri la propria giurisdizione e può codelegare tutta intera ovvero una parte sola. Ma colui al quale fu delegata la giurisdizione, esercita le veci del delegante e non le proprie.
2.1.16 Solet praetor iurisdictionem mandare: et aut omnem mandat aut speciem unam: et is cui mandata iurisdictio est fungetur vice eius qui mandavit, non sua.
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