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16. Suole il Pretore delegare ad altri la propria giurisdizione e può codelegare tutta intera ovvero una parte sola. Ma colui al quale fu delegata la giurisdizione, esercita le veci del delegante e non le proprie.
16. Suole il Pretore delegare ad altri la propria giurisdizione e può codelegare tutta intera ovvero una parte sola. Ma colui al quale fu delegata la giurisdizione, esercita le veci del delegante e non le proprie.
Tag: DigestorumI318
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019