4. Si fa invero menzione nelle parole dell’Editto di dolo malo, che se alcune ciò abbia fatto per imperizia, o ignoranza, o per comando dello stesso Pretore, o per accidentalità, non sarà soggetto all’Editto.
4. Doli mali autem ideo in verbis edicti fit mentio, quod, si per imperitiam vel rusticitatem vel ab ipso praetore iussus vel casu aliquis fecerit, non tenetur.
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