§ 5. I religiosi si rivolgano con fiducia ai Superiori, ai quali possano palesare l’animo proprio con spontanea libertà. E’ però vietato ai Superiori indurli in qualunque modo a manifestare loro la propria coscienza.
§ 5. Sodales cum fiducia Superiores adeant, quibus animum suum libere ac sponte aperire possunt. Vetantur autem Superiores eos quoquo modo inducere ad conscientiae manifestationem sibi peragendam.
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