trit_Codex_Canonici_Iuris979_34
§ 5. I religiosi si rivolgano con fiducia ai Superiori, ai quali possano palesare l’animo proprio con spontanea libertà. E’ però vietato ai Superiori indurli in qualunque modo a manifestare loro la propria coscienza.
§ 5. I religiosi si rivolgano con fiducia ai Superiori, ai quali possano palesare l’animo proprio con spontanea libertà. E’ però vietato ai Superiori indurli in qualunque modo a manifestare loro la propria coscienza.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019