§ 3. Nei monasteri di monache, nelle case di formazione e nelle comunità più numerose degli istituti laicali vi siano confessori ordinari approvati dall’Ordinario del luogo d’intesa con la comunità interessata, senza tuttavia alcun obbligo di presentarsi a loro.
§ 3. In monasteriis monialium, in domibus formationis et in communitatibus numerosioribus laicalibus habeantur confessarii ordinarii ab Ordinario loci probati, collatis consiliis cum communitate, nulla tamen acta obligatione ad illos accedendi.
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