trit_Codex_Canonici_Iuris977_40

§ 3. Nei monasteri di monache, nelle case di formazione e nelle comunità più numerose degli istituti laicali vi siano confessori ordinari approvati dall’Ordinario del luogo d’intesa con la comunità interessata, senza tuttavia alcun obbligo di presentarsi a loro.

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