Can. 622 – Il Moderatore supremo ha potestà, da esercitare secondo il diritto proprio, su tutte le province dell’istituto, su tutte le case e su tutti i membri; gli altri Superiori godono di quella potestà nell’àmbito del proprio incarico.
Can. 622 — Supremus Moderator potestatem obtinet in omnes instituti provincias, domos et sodales, exercendam secundum ius proprium; ceteri Superiores ea gaudent intra fines sui muneris.
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