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trit_Codex_Canonici_Iuris966_40

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 622 – Il Moderatore supremo ha potestà, da esercitare secondo il diritto proprio, su tutte le province dell’istituto, su tutte le case e su tutti i membri; gli altri Superiori godono di quella potestà nell’àmbito del proprio incarico.

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