Can. 77 – Il privilegio è da interpretarsi a norma del can. 36, § 1; ma ci si deve sempre servire di una interpretazione tale per cui i dotati di privilegio abbiano a conseguire davvero una qualche grazia.
Can. 77 — Privilegium interpretandum est ad normam can. 36, § 1; sed ea semper adhibenda est interpretatio, qua privilegio aucti aliquam revera gratiam consequantur.
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