Can. 567 – § 1. L’Ordinario del luogo non proceda alla nomina del cappellano di una casa di un istituto religioso laicale senza aver consultato il Superiore, il quale ha il diritto, sentita la comunità, di proporre qualche sacerdote.
Can. 567 — § 1. Ad nominationem cappellani domus instituti religiosi laicalis, Ordinarius loci ne procedat, nisi consulto Superiore, cui ius est, audita communitate, quemdam sacerdotem proponere.
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