Can. 552 – Il vicario parrocchiale può essere rimosso, per giusta causa, dal Vescovo diocesano o dall’Amministratore diocesano, fermo restando il disposto del can. 682, § 2.
Can. 552 — Vicarius paroecialis ab Episcopo dioecesano aut ab Administratore dioecesano amoveri potest, iusta de causa, firmo praescripto can. 682, § 2.
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