trit_Codex_Canonici_Iuris879_26
Can. 552 – Il vicario parrocchiale può essere rimosso, per giusta causa, dal Vescovo diocesano o dall’Amministratore diocesano, fermo restando il disposto del can. 682, § 2.
Can. 552 – Il vicario parrocchiale può essere rimosso, per giusta causa, dal Vescovo diocesano o dall’Amministratore diocesano, fermo restando il disposto del can. 682, § 2.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019