Can. 485 – Il cancelliere e gli altri notai possono essere liberamente rimossi dall’ufficio da parte del Vescovo diocesano, non però dall’Amministratore diocesano, se non con il consenso del collegio dei consultori.
Can. 485 — Cancellarius aliique notarii libere ab officio removeri possunt ab Episcopo dioecesano, non autem ab Administratore dioecesano, nisi de consensu collegii consultorum.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.OkNoPrivacy Policy
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.Rifiuto il consenso