trit_Codex_Canonici_Iuris761_33
Can. 485 – Il cancelliere e gli altri notai possono essere liberamente rimossi dall’ufficio da parte del Vescovo diocesano, non però dall’Amministratore diocesano, se non con il consenso del collegio dei consultori.
Can. 485 – Il cancelliere e gli altri notai possono essere liberamente rimossi dall’ufficio da parte del Vescovo diocesano, non però dall’Amministratore diocesano, se non con il consenso del collegio dei consultori.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019