trit_Codex_Canonici_Iuris761_33

Can. 485 – Il cancelliere e gli altri notai possono essere liberamente rimossi dall’ufficio da parte del Vescovo diocesano, non però dall’Amministratore diocesano, se non con il consenso del collegio dei consultori.

Clic per vedere traduzione  trlat_Codex_Canonici_Iuris761_23

Potrebbero interessarti anche...