Can. 427 – § 1. L’Amministratore diocesano è tenuto agli stessi obblighi e ha la potestà del Vescovo diocesano, escluso ciò che non gli compete o per la natura della cosa o per il diritto stesso.
Can. 427 — § 1. Administrator dioecesanus tenetur obligationibus et gaudet potestate Episcopi dioecesani, iis excludis quae ex rei natura aut ipso iure excipiuntur.
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