trit_Codex_Canonici_Iuris696_35
Can. 427 – § 1. L’Amministratore diocesano è tenuto agli stessi obblighi e ha la potestà del Vescovo diocesano, escluso ciò che non gli compete o per la natura della cosa o per il diritto stesso.
Can. 427 – § 1. L’Amministratore diocesano è tenuto agli stessi obblighi e ha la potestà del Vescovo diocesano, escluso ciò che non gli compete o per la natura della cosa o per il diritto stesso.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019