§ 3. Se il Vescovo diocesano è totalmente impedito, è sufficiente che, sia il Vescovo coadiutore sia il Vescovo ausiliare, esibiscano, la lettera apostolica di nomina al collegio dei consultori, alla presenza del cancelliere della curia.
§ 3. Quod si Episcopus dioecesanus plene sit impeditus, sufficit ut tum Episcopus coadiutor, tum Episcopus auxiliaris litteras apostolicas nominationis ostendant collegio consultorum, praesente curiae cancellario.
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